Reclamo avverso il provvedimento di nomina del curatore speciale emesso dal Giudice Istruttore della sezione specializzata.

Trib. Venezia, Sez. spec., ordinanza 17 dicembre 2020

Il Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, ha ritenuto che il provvedimento di nomina del curatore speciale emesso dal Giudice Istruttore assegnatario della causa si ponga al di fuori della sfera di operatività dell’art. 739 c.p.c. e soggiacia, in punto di reclamabilità, alle regole proprie del processo di cognizione ordinario (piena o sommaria) a cui il procedimento di nomina del curatore a...

Il Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, ha ritenuto che il provvedimento di nomina del curatore speciale emesso dal Giudice Istruttore assegnatario della causa si ponga al di fuori della sfera di operatività dell’art. 739 c.p.c. e soggiacia, in punto di reclamabilità, alle regole proprie del processo di cognizione ordinario (piena o sommaria) a cui il procedimento di nomina del curatore accede. Di conseguenza, la nomina del curatore speciale dal parte del Giudice Istruttore potrà essere censurata con l’impugnazione della sentenza o, nel caso di procedimento cautelare, con il reclamo avverso l’ordinanza conclusiva dello stesso, ferme restando la revocabilità e la modificabilità del provvedimento nel corso del procedimento da parte del Giudice che lo ha emesso.

La pronuncia si pone in senso difforme all’orientamento espresso dalla Corte d’Appello di Venezia, Sez. Impresa che, con il decreto 26 novembre 2020, ha ritenuto tale provvedimento reclamabile ai sensi degli artt. 739 e 742 bis c.p.c. avanti al medesimo Tribunale in composizione collegiale.