Trib. Venezia, decreto 29 gennaio 2020
In tutti i casi in cui la società di fatto risponde ai canoni della cd. Società occulta non ha senso porsi il problema della spendita del nome ai fini del riconoscimento della sua esistenza e operatività, poiché è propria di quella fattispecie giustappunto la concordata volontà dei soci che ogni rapporto con i terzi venga posto in essere per conto della società ma non in suo nome; nel caso ...
In tutti i casi in cui la società di fatto risponde ai canoni della cd. Società occulta non ha senso porsi il problema della spendita del nome ai fini del riconoscimento della sua esistenza e operatività, poiché è propria di quella fattispecie giustappunto la concordata volontà dei soci che ogni rapporto con i terzi venga posto in essere per conto della società ma non in suo nome; nel caso di prospettazione della esistenza di una holding unipersonale, invece, la omessa spendita del nome porterebbe alla individuazione di un imprenditore occulto, il quale, però, per giurisprudenza di legittimità costante, non è fallibile.