Trib. Venezia, Sez. spec., ordinanza 16 gennaio 2021
In una recente ordinanza il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale, ha ritenuto che competa a chi agisce in giudizio per la tutela ex art. 98 e 99 c.p.i., dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova dell’esistenza delle informazioni tecniche e commerciali e dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i., ovvero della...
In una recente ordinanza il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale, ha ritenuto che competa a chi agisce in giudizio per la tutela ex art. 98 e 99 c.p.i., dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova dell’esistenza delle informazioni tecniche e commerciali e dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i., ovvero della segretezza delle informazioni, del fatto che dette informazioni abbiano valore economico in quanto segrete e che siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete; quest’ultimo requisito è stato escluso nel caso, sottoposto alla decisione del Tribunale, in cui tutti i computer presenti nell’area ufficio erano protetti da un’unica password, uguale per tutti i computer e nota a tutti i dipendenti.
Nel caso in cui i requisiti prescritti dall’art. 98 c.p.i. non sussistano o non ricorrano tutti possono essere configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dall’utilizzazione di notizie riservate o di know-how aziendale, a condizione che l’utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e sia foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale.