tutela ex art. 98 c.p.i. presupposti.

Trib. Venezia, Sez. spec., ordinanza 16 gennaio 2021

In una recente ordinanza il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale, ha ritenuto che competa a chi agisce in giudizio per la tutela ex art. 98 e 99 c.p.i., dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova dell’esistenza delle informazioni tecniche e commerciali e dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i., ovvero della...

In una recente ordinanza il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale, ha ritenuto che competa a chi agisce in giudizio per la tutela ex art. 98 e 99 c.p.i., dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova dell’esistenza delle informazioni tecniche e commerciali e dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i., ovvero della segretezza delle informazioni, del fatto che dette informazioni abbiano valore economico in quanto segrete e che siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete; quest’ultimo requisito è stato escluso nel caso, sottoposto alla decisione del Tribunale, in cui tutti i computer presenti nell’area ufficio erano protetti da un’unica password, uguale per tutti i computer e nota a tutti i dipendenti.

Nel caso in cui i requisiti prescritti dall’art. 98 c.p.i. non sussistano o non ricorrano tutti possono essere configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dall’utilizzazione di notizie riservate o di know-how aziendale, a condizione che l’utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e sia foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale.