Cassazione Civile, Sez. I, ord. 29 ottobre 2019 - 10 febbraio 2020 n. 3016
L’estinzione di un debito fondiario può essere frutto tanto di un pagamento normale, quanto di un pagamento anormale revocabile ex art. 67, 1° comma, n. 2) l.f. Carattere fondiario dell’operazione e qualificazione del pagamento attengono, in definitiva, a piani e profili tra loro del tutto autonomi e indipendenti, cosicché non può ritenersi che la distinzione normativa tra pagam...
L’estinzione di un debito fondiario può essere frutto tanto di un pagamento normale, quanto di un pagamento anormale revocabile ex art. 67, 1° comma, n. 2) l.f. Carattere fondiario dell’operazione e qualificazione del pagamento attengono, in definitiva, a piani e profili tra loro del tutto autonomi e indipendenti, cosicché non può ritenersi che la distinzione normativa tra pagamento normale e pagamento anormale divenga irrilevante nel caso si tratti di pagamenti di debito con titolo fondiario.