Cassazione Civile, Sez. I, ord. 29 ottobre 2019 - 10 febbraio 2020 n. 3016
L’estinzione di un debito fondiario può essere frutto tanto di un pagamento normale, quanto di un pagamento anormale revocabile ex art. 67, 1° comma, n. 2) l.f. Carattere fondiario dell’operazione e qualificazione del pagamento attengono, in definitiva, a piani e profili tra loro del tutto autonomi e indipendenti, cosicché non può ritenersi che la dist...
L’estinzione di un debito fondiario può essere frutto tanto di un pagamento normale, quanto di un pagamento anormale revocabile ex art. 67, 1° comma, n. 2) l.f. Carattere fondiario dell’operazione e qualificazione del pagamento attengono, in definitiva, a piani e profili tra loro del tutto autonomi e indipendenti, cosicché non può ritenersi che la distinzione normativa tra pagamento normale e pagamento anormale divenga irrilevante nel caso si tratti di pagamenti di debito con titolo fondiario.
